Il 4 settembre 2012 è una data da ricordare: cerchiamo di capire perché. Qualche mese fa, nell’aprile 2012, ho scritto un piccolo intervento sulle problematiche di trasparenza amministrativa del comune di Venezia, iniziando una vera e propria battaglia per la trasparenza amministrativa. Come ben sa chi mi conosce, a causa di brutte frequentazioni con legulei ed esperti Web della PA, mi sono appassionato della tematica della comunicazione istituzionale nel Web e della trasparenza amministrativa per diffondere la cultura dell’inclusione digitale all’interno delle PA.
Da qui è partita quindi la (all’inizio) personale battaglia per la trasparenza degli atti amministrativi con la richiesta di pubblicare on line all’albo pretorio anche le determinazioni dirigenziali (come tra l’altro previsto dalla vigente normativa e ribadito pure da parere del Ministero dell’Interno), a cui via via si sono susseguite una serie di vicessitudini, tra cui votazione del consiglio comunale contro la trasparenza amministativa, interrogazioni di consiglieri sia di maggioranza (Jacopo Molina) che dell’opposizione (Sebastiano Costalonga), mie richieste di intervento a CIVIT e Ispettorato della Funzione Pubblica, fino ad arrivare ad un esposto in procura e alla corte dei conti). La tematica della trasparenza ha interessato anche la stampa locale oltre che all’evento ForumPA in cui ho avuto modo di tenere un intervento con richiesta di estendere l’operazione trasparenza non solo agli atti amministrativi ed alle consulenze ma a tutte le forniture fatte dalle PA, cosa accolta dal Governo all’art. 18 del decreto 83/2012, che obbliga le PA dal 1 gennaio 2013 a dedicare una nuova sezione all’interno del sito Web in cui mantenere uno storico delle informazioni inerenti le spese della PA per acquisti, sovvenzioni, ecc. (al fine di rendere reperibili tali informazioni per il periodo successivo all’esposizione delle determinazioni all’albo pretorio).
Dal 4 settembre 2012 finalmente anche il mio comune ha iniziato a pubblicare le determinazioni, partendo dal progressivo 1961 il che fa presumere la possibilità di un aggiornamento dell’archivio con le 1960 determinazioni emanate nell’anno in corso, considerando altresì che per tornare completamente a norma di legge dovrebbero quantomeno pubblicare anche l’archivio del 2011, a partire dal 1 gennaio 2011. A breve dovrebbe inoltre essere resa disponibile la nuova sezione dedicata all’applicazione dell’art. 18 del decreto 83/2012 ovvero:
Art. 18 – Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
Questo articolo è particolarmente interessante in quanto al comma 5 sancisce che:
A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Questo comunque è già un passo avanti, se la pubblicazione come sembra riguarda tutte le determinazioni e non solamente quelle di spesa: per il pregresso sarà la politica e i soggetti già interessati nel caso a verificare eventuali responsabilità per omissioni di pubblicazione. Si tratta finalmente di un riconoscimento della legalità rispetto all’errata interpretazione della norma da parte del Sindaco che ha portato alla oramai famosa votazione del consiglio comunale.
Come cittadino dico quindi grazie a chi ha capito e ha riconosciuto l’errore ed è intervenuto per rimuoverlo.