Comune di Venezia: la casa che rende folli

Le 12 fatiche di Asterix: la casa che rende folli

Succede che…

Succede che è una giornata come tante altre, con la necessità di dover aiutare una persona a svolgere delle pratiche burocratiche.

Succede che accedo al sito Web e non trovo la modulistica necessaria, invio una e-mail alla referente del servizio e mi risponde responsabile del servizio il giorno lavorativo successivo, allegandomi la nuova modulistica, delibere e regolamenti ed informandomi del percorso che avrei dovuto fare per scaricarla (ossia passare sei livelli di navigazione dalla home page).

Succede che aiuto a compilare la modulistica, raccogliendo tutte le certificazioni necessarie, passando ore di coda al CAF per ottenere l’ISEE, passando poi al protocollo per depositare il tutto.

Succede che passano 15 giorni circa e la persona riceve il rigetto della richiesta di contributo richiesto in quanto “come si evince dalla tabella in calce, la capacità contributiva del richiedente risulta pari/superiore alla retta di riferimento o a quella effettiva se inferiore“.

Succede che dopo qualche giorno vengo informato di ciò e non comprendendo il motivo dell’applicazione di una determinata metodologia di calcolo, decido di scrivere una e-mail alla medesima responsabile del servizio per chiederle delucidazioni, ponendo dirette indicazioni e richieste rispetto sia alla delibera di giunta di riferimento, sia al regolamento.

Succede che la responsabile del servizio mi chiama il giorno seguente all’ora di pranzo dicendomi scocciata che dovrà trovare il tempo di rispondermi per iscritto e che comunque non so leggere i regolamenti, che nessuno si è mai lamentato e che quindi i regolamenti sono chiari.

Succede che faccio presente alla responsabile del servizio che è pagata da noi cittadini anche per rispondere e ciò l’ha fatta scocciare ancora di più, al punto da iniziare a citare il regolamento senza citarne il riferimento ai singoli articoli.

Succede che poi mi richiama dicendomi che ha verificato con il computer e che lei ha ragione, e chiama pure la persona che cura quotidianamente la persona anziana bisognosa di assistenza e del contributo per la casa di riposo, facendo capire che è inutile accanirsi tanto “è così, punto”.

Succede che quando capitano queste cose, mi incazzo come una iena.

Delibere, regolamenti, disciplinari ed incartamenti (dei medesimi)

Capisco che una responsabile del servizio applica ciò che sta scritto sulla carta (e per l’ennesima volta, voto a favore dell’abolizione del termine “carta canta”, visto che stiam parlando di una PA volta alla digitalizzazione da almeno sei anni…). Partiamo quindi dal “Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali”, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 36 del 6 aprile 2009 modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 100 del 26 settembre 2011 prevede, all’art. 11, una serie di competenze per la Giunta Comunale:

Art. 11 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale:

a) individua di anno in anno il valore (importo) della retta di riferimento di cui all’art. 6 del presente Regolamento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane e per le persone con disabilità;

b) definisce l’entità dell’importo attribuito per le spese personali di cui all’art. 8;

c) determina la quota dell’ammontare dei beni mobili nella disponibilità del beneficiario ovvero che non concorrono al pagamento della retta di cui all’art. 5 comma 2 punto a).

Con la delibera n. 87/2012 “strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili. Regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune: determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale anno 2012” la Giunta ha aggiornato una serie di parametri di riferimento per il regolamento per le strutture semiresidenziali e residenziali. In particolare, il punto 6 della delibera di Giunta n. 87/2012 riporta l’aggiornamento della tabella di cui all’art. 5 per le strutture semiresidenziali, con la seguente:

Valore ISEE

% a carico del comune

% a carico utente

1

fino a

6.500,20

100%

0%

2

fino a

7.717,91

79,70%

20,30%

3

fino a

8.935,63

69,74%

30,26%

4

fino a

10.153,34

59,78%

40,23%

5

fino a

11.371,05

49,81%

50,19%

6

fino a

12.588,76

39,85%

60,15%

7

fino a

13.806,48

29,89%

70,11%

8

fino a

15.024,19

19,93%

80,08%

9

fino a

16.241,90

9,96%

90,04%

10

oltre

0%

100%

Dalla tabella di cui sopra si evince la volontà della Giunta di assegnare un contributo in percentuale sul costo della retta media giornaliera per le rette semiresidenziali calcolata su valore attualizzato di euro 52,00 / giorno basandosi sul valore ISEE. Per le rette residenziali, invece, non è presente alcun parametro di calcolo (derogando quindi al regolamento).

Ora viene il bello. Ecco l’articolo 6 del Regolamento, “Entità della prestazione economica”:

Art. 6 – Entità della prestazione economica

1. Persone anziane:

a) l’entità della prestazione economica viene calcolata ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento ovvero secondo la retta di riferimento così come determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale comprese, se dovute, le spese personali (art. 8 del Regolamento), detratte le risorse economiche del beneficiario.

b) per il contributo al pagamento retta di ricovero temporaneo è prevista la detrazione dell’eventuale affitto della casa di abitazione come certificato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE).

2. Persone disabili: l’entità della prestazione è calcolata sulla retta effettiva praticata dagli enti gestori fatto salvo l’art. 8 del Regolamento.

Come si può notare vi è una chiara differenziazione tra le persone con disabilità e le persone anziane: al comma 2 ribadisce in particolare che per le persone disabilil’entità della prestazione è calcolata sulla retta effettiva praticata dagli enti gestori fatto salvo l’art. 8 del Regolamento”, a differenza del comma 1 in cui, solo per le persone anziane, si applica sulla retta di riferimento “detratte le risorse economiche del beneficiario”.

Quel comma di troppo

Da quanto si legge sopra quindi, per il calcolo del contributo per la retta alberghiera della casa di riposo, per le persone con disabilità si applica il calcolo del contributo in percentuale sulla retta effettiva basandosi sul valore dell’ISEE definito nella delibera di giunta n. 87/2012.

E qui casca il “disciplinare. Il “disciplinare del procedimento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal comune di Venezia per il pagamento delle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali”, allegato al già citato Regolamento, modifica la volontà del regolamento e della delibera di giunta, riportando all’art. 8 il medesimo contenuto dell’art. 6 del Regolamento ma aggiungendo in pieno contrasto con il Regolamento un comma 3 dal seguente contenuto:

La prestazione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo: importo della retta o retta di riferimento – la capacità contributiva del richiedente che è determinata da: (totale delle risorse economiche al netto delle ritenute, compresa la valorizzazione dei beni mobili e immobili + indennità di accompagnamento) – (importo forfetario, se dovuto, per le piccole spese personali + eventuale quota a disposizione del coniuge).

Come chiunque può notare, questo comma 3 va in totale contrasto con il regolamento e con i due commi precedenti dello stesso articolo del disciplinare in quanto non effettua la differenziazione tra persone anziane (per cui vanno detratte dalla retta le risorse economiche) e le persone disabili (per cui tale detrazione non è prevista) applicando in entrambi i casi i parametri riservati agli anziani.

Conseguenze

Il disciplinare di procedimento impedisce l’erogazione dei contributi a soggetti con disabilità il cui ISEE corrisponde ai requisiti definiti dalla Giunta Comunale e dal Regolamento già citati, ma si vedono esclusi a causa del comma 3 dell’art. 8 del disciplinare di procedimento che NON considera il valore ISEE (che prevede tra l’altro delle differenti valorizzazioni della capacità reddituale per persone con disabilità) ma bensì applica un calcolo dei redditi cumulando altresì accompagnatorie ed indennità.

Questa persona, che secondo le indicazioni della giunta, avrebbe diritto al 100% della retta si vede rifiutata la domanda di contributo. Il regolamento è in vigore dal 2009: quante persone che avevano diritto all’erogazione dei contributi non li hanno ottenuti? L’amministrazione comunale ha intenzione di fare qualcosa per sanare questa amena situazione discriminatoria verso le persone con disabilità?

Succede quindi, cara responsabile del servizio, che i regolamenti li so leggere, ed alla prima lettura ho trovato un baco non da poco che le è sfuggito per almeno (cifre fornite da lei) cinquecento persone all’anno…

Aggiornamento

Due consiglieri comunali, Sebastiano Costalonga e Antonio Cavaliere hanno presentato un’interrogazione all’assessore competente.

Ripensandoci a mente fredda e rileggendo il regolamento la cosa ancor più grave è che in assenza del comma 3 aggiunto nel disciplinare di procedimento ai soggetti con disabilità non è prevista l’applicazione di detrazione dal contributo della capacità reddituale e viene applicata alla retta effettiva. Cosa significa? Significa che con il regolamento attuale se porto una persona con disabilità in una casa di riposo ho diritto -qualsiasi sia il suo reddito – al rimborso totale della retta, sia essa nei parametri (52 euro / giorno) sia essa inferiore o superiore.