Scenari Innovativi ICT: caro CNIPA proprio non ci siamo!

Locandina: Charlie Chaplin con maglietta con logo CNIPA mentre aggiusta degli ingranaggi
Ho notato nel sito del CNIPA che il Centro Nazionale di Informatica per la Pubblica Amministrazione ha predisposto (in perpetual beta) una serie di nuovi documenti con la collaborazione di un gruppo di aziende fornitrici di servizi informatici (e già questo mi suona strano, visto che di solito tali operazioni avvengono con le associazioni di settore all’interno di Confindustria).

Cito:

SPC Lotto 1 – Scenari innovativi nell’ICT

Strumenti per le Amministrazioni 2.0

Roma, 24 marzo 2009 – Standardizzare un modello web 2.0 per i siti della PA e offrire una misurazione dei reali benefici forniti dai progetti di gestione: su questi temi il CNIPA, in collaborazione con Engineering, Elsag Datamat e Telecom Italia, ha predisposto specifici documenti di indirizzo che sono stati presentati lo scorso 24 marzo 2009 a Roma in un incontro con le Amministrazioni centrali e locali aderenti ai servizi previsti dall’Accordo Quadro CNIPA n. 4/2007.

I documenti, in linea con il Piano eGov 2012 recentemente emanato dal Governo, intendono fornire i primi strumenti di guida alle Amministrazioni, al fine di coinvolgerle nella evoluzione degli stessi e nella eventuale costituzione di una community incentrata sull’innovazione e sul miglioramento della qualità dei servizi.

Vengono forniti tre documenti PDF inaccessibili, da cui è impossibile estrarre contenuti testuali (e quindi non a norma dei requisiti 1 e 17 del DM 8 luglio 2005). Per oggi mi sono soffermato al primo documento (Linee Guida di progettazione e sviluppo per i siti delle pubbliche amministrazioni) con analisi della sola accessibilità (anche perchè il secondo documento, dal peso di quasi 10Mb, mi ha già piantato quattro volte il browser).

Il primo errore è a pagina 11:

4.1 Accessibilità
L’accessibilità è stata oggetto di regolamentazione legislativa la prima volta nel 2004 con la legge del 9 gennaio 2004, cosiddetta Legge Stanca, che obbligava tutte le pubbliche amministrazioni ad adottare alcune regole formali per la progettazione dei siti Web.
Alla legge sono seguiti un regolamento attuativo e due decreti ministeriali, rispettivamente a marzo e luglio del 2005.

Va ricordato agli autori che la legge 4/2004 invece impone degli obblighi contrattuali per la fornitura, non per la progettazione e anche che il regolamento attuativo è del marzo 2005 mentre il decreto è del luglio 2005 (quindi nel 2005 non c’erano 2 decreti ministeriali ma un dpr per il regolamento attuativo e un decreto ministeriale). Un ulteriore decreto (per i libri di testo) è stato emanato solamente nel 2008.

Passiamo ora a pagina 20:

5.1 Accessibilità e usabilità in Italia
[…] Le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sono state pubblicate in una versione “1.0” nel 1999 e quindi completamente riviste nell’ottobre del 2007 con la pubblicazione delle WCAG 2.0, da allora costantemente aggiornate, fino alla versione presentata nel dicembre 2008.

Peccato, anche qui, che la versione di riferimento è quella dell’11 dicembre 2008 mentre la versione che hanno citato del 2007 non era altro che un draft, quindi non un documento pubblicato e riferibile.

E sempre nello stesso paragrafo:

In Italia il 2004 è stato l’anno dell’introduzione del tema dell’accessibilità nella pubblica amministrazione.

Peccato che il tema esisteva già dal 2001 con la circolare AIPA… poi con la seconda circolare AIPA, poi con la direttiva per il dominio .gov…

E si continua a pagina 37, una delle più interessanti:

6.3.3.8. Analisi di accessibilità soggettiva.
E’ la valutazione di terzo livello dell’accessibilità di un sito web, secondo la classificazione della Legge Stanca: “verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche.” (Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, art. 1, comma 1, lettera qq)

Peccato che non è vero, in quanto la verifica soggettiva è il secondo livello di accessibilità, sempre ai sensi del decreto che hanno citato (art. 2 comma 4):
4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione di cui all’allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.

Sembra chiaro che questo documento ha forti problemi non solo di accessibilità ma soprattutto di competenza in materia di accessibilità e che venga proprio dal CNIPA lascia parecchi dubbi e fa porre parecchie domande…
Nel secondo documento, all’interno dell’indice, ho notato alcuni riferimenti a nuove soluzioni per il Web quali blog, forum, ecc. Ma questo sarà oggetto di un ulteriore articolo.