Sto seguendo attentamente in questi giorni la vicenda delle primarie del centro-sinistra con un particolare sguardo sia alla comunicazione tramite nuove tecnologie, sia alla parte regolamentare.
Il mio pensiero sull’interpretazione restrittiva del regolamento a seguito di deliberazioni interpretative sia del collegio “garante” che del coordinamento nazionale (in particolare la delibera n. 26) è stato già espresso in altre sedi. In questo articolo mi limito a riportare solamente i fatti.
Il regolamento, all’art. 14 comma 4 sancisce quanto segue:
Possono altresì partecipare al voto coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell’impossibilità di registrarsi all’Albo degli elettori entro la data del 25 novembre, e che, in due giorni compresi tra il 27/11 e il 01/12, stabiliti con delibera dal Coordinamento nazionale, sottoscrivano l’Appello pubblico in sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e quindi si iscrivano all’Albo degli elettori .
Successivamente invece il coordinamento nazionale nella delibera n. 25 del 26 novembre 2012 ha chiarito che – a suo avviso – non bisognava aprire la votazione a coloro che dichiaravano impossibilità per cause indipendenti dalla loro volontà a partecipare all’iscrizione all’albo degli elettori entro il 25 novembre, sottoscrivendo l’appello pubblico e iscrivendosi all’albo elettori, ma delegando in modo soggettivo la valutazione al coordinamento provinciale.
Spetta al Coordinamento provinciale valutare la consistenza o meno delle cause, indipendenti dalla volontà dell’elettore, che ne hanno impedito l’ iscrizione all’Albo degli elettori entro il 25 novembre, ovvero la preiscrizione on-line. Il Coordinamento provinciale, con voto unanime, decide se ammettere o meno la registrazione all’Albo degli elettori.
Il 28 novembre, a seguito della delibera interpretativa dell’art. 14 comma 4 da parte del collegio dei garanti e della delibera n. 26 del coordinamento nazionale, in una lettera di Nico Stumpo (coordinatore nazionale) inviata ai coordinamenti provinciali e regionali si legge quanto segue:
In particolare vale la pena soffermarsi sulle raccomandazioni ai coordinamenti, tra cui “vi consigliamo di organizzare il vostro lavoro raccogliendo fino alle ore 20.00 di venerdì 30 novembre le richieste in proposito pervenute, anche per fax o per mail, e quindi immediatamente dopo riunirvi per assumere le relative decisioni”.
Non voglio entrare nel merito di come interpretare “per mail” (personalmente per mail intendo qualsiasi comunicazione inerente ricevuta alla e-mail del comitato provinciale) e neppure nelle discussioni su siti Web di appoggio per inviare le richieste in modo automatizzato ai comitati provinciali (servizio Web che mi aspettavo fosse reso disponibile direttamente nel sito ufficiale, come era avvenuto per le pre-iscrizioni). Mi soffermerò invece sulla procedura adottata dal coordinamento provinciale di Venezia che – a quanto si apprende dalla stampa locale – ha accettato solamente 10 richieste su 822. Da una prima lettura dei numeri, viene chiaramente da chiedersi quali criteri siano stati applicati per escludere ben oltre il 90% (novanta percento) delle richieste di poter votare.
Ho saputo che un amico, già votante alle primarie del 2009, domenica scorsa non era riuscito a votare perché non è stato in grado di ritrovare la sua tessera elettorale. Ha chiesto quindi informazioni in facebook ed è stato invitato a scrivere al coordinamento di Venezia il quale ha mandato via e-mail un modulo in formato Word (qui riportato in formato PDF) che l’amico ha diligentemente compilato.
Come si può notare, però, il modulo richiede una serie di dati personali, nonché potenzialmente una serie di dati sensibili (se il motivo dell’impossibilità è legato a malattia, si presume di dover allegare pure un certificato medico visti i precedenti in altre città) chiedendo altresì di allegare un documento d’identità. Chiunque noterà purtroppo che ha una mancanza non da poco in relazione all’informativa sul trattamento dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 196/2003.
Art. 13. Informativa
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
Va detto innanzitutto che, mentre al primo turno c’era il modulo di pre-iscrizione on line con l’informativa privacy, ora per il ballottaggio nel sito ufficiale non ho trovato alcuna pagina con link ben visibile contenente l’informativa sul trattamento dati personali. Nella mail ricevuta dal mio amico oltre al modulo non è presente alcuna informativa. Pertanto l’art. 13 è debitamente stato violato.
Cosa prevede la norma come sanzioni? Una bella sberla direi!
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all’interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
Non ho verificato se il modulo utilizzato a Venezia è un fac-simile utilizzato su base nazionale, ma vedendo i numeri citati dalla stampa locale ci sarebbero ben oltre 800 violazioni.
Fatta questa precisazione, torniamo alla cosa più importante: ad oggi il mio amico, che ha diligentemente e adeguatamente motivato la richiesta e l’ha inviata sia tramite fax che tramite e-mail compreso il documento d’identità, non ha ricevuto alcuna comunicazione. Pertanto, secondo l’interpretazione del regolamento fatta dalle delibere dei “garanti”, non avendo ricevuto risposta non ha diritto al voto. Mi sembra di esser tornato ai tempi in cui la pubblica amministrazione considerava non accettate le domande a cui non dava risposta, senza dover motivare nulla, e ciò non è certamente segnale di “nuovo” da parte di chi si candida a governare il paese.