Quotidianamente il cittadino quando ha a che fare con le P.A. ha un costante incubo: la modulistica. Ne “Le dodici fatiche di Asterix” si comprende chiaramente come il povero suddito dell’amministrazione pubblica deve ingegnarsi per poter ottenere ciò che necessita, ovvero ciò di cui ha diritto.
Il caso di oggi è la modulistica per l’esenzione dal pagamento del ticket. Ma facciamo un salto nel passato, nell’oramai lontano 2005 quando qualcuno in vena di innovazione fece promulgare un decreto dal nome pomposo: codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 – S.O. n. 93). Tra le novità introdotte all’epoca vi era la seguente:
Art. 57. Moduli e formulari.
- Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
- Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Come dice spesso l’amico Ernesto Belisario durante i corsi che teniamo assieme a Gigi Cogo per la digitalizzazione della comunicazione della P.A., dal 1 gennaio 2008 il cittadino – in assenza dei moduli on line – può recarsi presso le amministrazioni e richiedere l’avvio del procedimento con domanda scritta anche sulla carta del sacchetto del pane. Vista però la scarsa applicazione di tale agevolazione per l’utente, recentemente l’ex ministro Brunetta ha inasprito la normativa (decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235):
Articolo 57. Moduli e formulari.
- Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
- Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Perché cito questa normativa? Perché recentemente son cambiate le regole del gioco. In base a un decreto ministeriale del 2009, dal primo maggio 2011 non è più possibile accedere alle esenzioni del ticket per l’acquisto di farmaci, per visite o esami specialistici, con una semplice autocertificazione sul reddito, al momento della prescrizione della ricetta. Il paziente, quindi deve recarsi all’ufficio Usl di competenza, riempire il relativo modulo e ottenere l’esenzione del ticket che dovrà esibire al proprio medico di famiglia, che a sua volta dovrà validare.
Ma la domanda sorge spontanea: quale sarà il modulo? Mi reco quindi al CUP (visto che il servizio on line di prenotazione “non è momentaneamente disponibile per interventi di manutenzione“) dove mi forniscono il modello allegato. Vorrei far notare in particolare l’informativa privacy, che fa riferimento alla vecchia normativa (675/1996, defunta dal 2003).
A questo punto, rifacendomi alla normativa citata in precedenza accedo al sito Web della mia ASL dove trovo dettagliate informazioni e noto con stupore che il modulo presente (formato da 3 pagine: modulo, modulo di delega e di guida alla compilazione) nel sito è differente che tra l’altro non contiene l’informativa sul trattamento dati personali.
Ma ora viene il bello. Se un utente anziché accedere al sito Web utilizza il motore di ricerca google per trovare la modulistica, secondo voi giungerà al medesimo documento PDF?
Assolutamente no! Il modulo è similare a quello sopra riportato ma impaginato in modalità differente. Provare per credere. Pertanto mi chiedo: quale modulo devo utilizzare?
- il modulo 1, consegnato a mano in cui l’informativa privacy non è a norma
- il modulo 2, scaricabile dal sito Web in cui non è presente alcuna informativa privacy
- il modulo 3, simile al modulo 2 ma con medesimi problemi
Concludo dicendo che tra l’altro la sezione della modulistica parla giustamente di moduli da scaricare, compilare e consegnare al distretto di competenza. Come cittadino digitale, però, gradirei poterli inviare tramite PEC…