Consulenze alle PA: la trattazione in commissione

Al Senato il disegno di legge già oggetto di un articolo precedente è in fase di “ottimizzazione”.
Nell’ultima riunione del 29 aprile 2009 tra l’altro vi è stata l’audizione del Ministro Brunetta e ciò ha fatto slittare la discussione degli emendamenti alla seduta successiva.
Sono andato a spulciare un po’ di emendamenti all’art. 15 che riguarda la possibilità di svolgere consulenze in ambito informatico anche a persone non laureate, ed ho trovato quando segue:

  • 15.3 presentato da due Senatori dell’Italia dei Valori (Pardi e Carlino) che, per l’ennesima volta – come già avvenuto alla Camera – richiedono di eliminare il comma b), ossia togliere la possibilità di sistemare parzialmente il famoso articolo di legge incriminato che non consente di poter effettuare consulenze alle P.A. (a qualsiasi livello) se non in possesso di una laurea.
  • 15.4 presentato dal Senatore Vetrella (PdL) che richiede “Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell’attività informatica» inserire le seguenti: «, a esclusione dei sistemi informatici che richiedano la progettazione, la direzione lavori e il collaudo,»“, ovvero chiede di lasciare alcune tipologie di lavori solamente a laureati (presumibilmente Ing.) ed anche qui non è sempre detto che sia vero. Se parliamo di collaudo ad esempio di siti Web, magari per verificarne il rispetto con delle normative come la 4/2004, ricadiamo sempre al punto di partenza.
  • 15.5 presentato da tre Senatori della Lega Nord (Mauro, Maraventano, Valli) che – intelligentemente – aggiungono “Al comma 1, lettera b), inserire in fine le seguenti parole: «, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore»“.

E torno a dire, ancora una volta: non era più semplice anzichè usare una limitazione del campo informatico, dedicare l’articolo a tutte le professioni non regolamentate? Riporto la proposta redatta dagli avvocati di IWA:

All’art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, che sostituisce il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel primo capoverso si aggiungono le parole “delle professioni non regolamentate,” dopo la parola “nel campo”.

Chissà che qualche Senatore se la prenda in carico.