Il 3 agosto 2012 tramite Facebook leggo che il comune di Venezia da settembre pubblicherà le determinazioni on line.
Appena avuta notizia, mi son tolto i panni digitali e son andato in edicola ad acquistare i quotidiani locali, apro ed a pagina V mi trovo uno splendido titolo: “Le determine del Comune saranno online da settembre“. Non vi dico la felicità nel leggere quel titolo, visto che da tempo si richiede questo adeguamento alla normativa vigente, prima con articoli nel mio sito Web, poi con interrogazioni di consiglieri comunali (sia della maggioranza che dell’opposizione) sino ad arrivare all’esposto in procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti.
Leggendo però l’articolo mi sono cadute le braccia. Eh si perché per l’ennesima volta non si è capito che l’obbligo di pubblicazione on-line delle determinazioni con affissione all’albo on-line per i 15 (quindici) giorni previsti dalla legge è in vigore già dal 1 gennaio 2011. Leggo difatti che l’assessore Bettin dichiara le stesse cose dichiarate qualche settimana fa dal Direttore Generale del Comune di Venezia, che confonde l’obbligo di pubblicità legale tramite albo pretorio di tutte le determinazioni, con il nascente obbligo previsto dal decreto “Cresci Italia” (n. 83/2012) di pubblicazione tra l’altro delle determinazioni comprensive di ulteriori informazioni obbligatorie:
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Il tutto, nell’ottica dell’accessibilità totale (art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
L’assessore dichiara: “abbiamo spinto molto per questo risultato e molto dobbiamo al gruppo di persone attive nel campo della democrazia digitale che ci hanno sempre spronati ad andare avanti in questo senso. Lo scopo è dare la possibilità a tutti di controllare ciò che viene deciso dall’amministrazione” e successivamente motiva la mancata pubblicazione sino ad oggi in quanto in direzione generale e in segreteria generale ponevano il veto per la privacy dei nomi delle persone che comparivano in questi atti. Conclude dicendo che per lui Venezia è tra le primissime grandi città italiane ad aprirsi in questo modo.
A questo punto mi sorge un dubbio: chi ha fornito tali informazioni all’assessore? Presumo la direzione generale e la segreteria generale. Ebbene, caro assessore, tali informazioni sono totalmente errate. L’obbligo di pubblicazione delle determinazioni e di tutti gli atti amministrativi soggetti a pubblicità legale in rete è attivo dal 1 gennaio 2011: qualsiasi atto non pubblicato on line per cui è prevista la pubblicità legale in assenza di “affissione” all’albo pretorio on line è un atto non pubblicato – con tutto ciò che ne consegue sotto l’aspetto del procedimento amministrativo.
Riguardo alla privacy inoltre, già dal marzo 2010, ben prima dell’obbligo di pubblicazione degli atti all’albo, il garante si era preoccupato di creare un’apposita guida facendo altresì presente più volte che nel caso di erogazione di fondi la pubblicazione dei nominativi è garanzia per la collettività di trasparenza amministrativa. Se, nel comune di Arcore, il signor S. B. (o nominativo oscurato) riceve 10 mila euro di contributo quale sovvenzione all’affitto di casa, come può un “cittadino qualunque” (per usare il termine coniato dal nostro sindaco durante il consiglio comunale del 21/12/2011, data infausta per la trasparenza amministrativa della nostra città) capire se il contributo è erogato al signor Sandro Bianchi o al signor Silvio Berlusconi? Proprio per questo motivo in questi casi non vi è privacy che tenga: ne è dimostrazione l’albo dei beneficiari – obbligatorio per legge – pubblicato anche dalla nostra amministrazione comunale in cui compaiono nomi e cognomi dei beneficiari di qualsiasi contributo.
Il decreto 83/2012, che al momento in cui scrivo è stato votato al Senato, è solo una garanzia ulteriore per il cittadino di poter consultare tutte le informazioni di spesa anche successivamente al termine dei 15 giorni di pubblicazione all’albo. Non si tratta quindi di una sostituzione ad un altro obbligo di legge, ma è una garanzia aggiuntiva, un archivio sempre disponibile senza necessità di richiesta di accesso agli atti. E sfatiamo un mito: molte altre città pubblicano le determinazioni on line, da nord a sud.
Mi rivolgo quindi all’assessore Bettin (a cui invierò via mail notifica di questo articolo) chiedendogli: se un “cittadino qualunque” come il sottoscritto, leggendosi le norme ha capito e chiede di applicarle, e vede che l’apparato amministrativo le fa dire cose errate, che dovrei pensare come cittadino sul grado di preparazione di dirigenti con stipendi considerevoli? Non crede che queste “scuse” vengano poste dagli stessi dirigenti visto che la responsabilità della mancata pubblicazione ricade proprio su di loro? Caro assessore sono sicuro della sua buona fede, in quanto le parole che ha usato sul giornale sono le medesime del direttore generale, ossia sono le medesime di un apparato amministrativo che non vuole essere trasparente come lei desidera e come prevede sia lo statuto del comune che il programma elettorale della maggioranza che governa la città.