Prendo spunto da un articolo dell’amico Marco Bertoni in cui in concomitanza della minacciata fine del mondo per colpa del CERN (per ora siam qui…) se ne esce con un articolo ipotizzando la fine dell’accessibilità in Italia che di fatto riprende un mio intervento su Punto Informatico dell’undici luglio 2008.
Ad oggi, dopo le vacanze estive, sembra ancora tutto buio e come per incanto – come nei film dell’orrore – nei momenti di paura, incertezza e terrore ritornano gli zombie.
Chi sono gli zombie? Sono gli esseri dormienti che a qualche effetto atmosferico (in questo caso, l’oscuramento dell’accessibilità) tornano in auge trovando probabilmente utile – come nel gioco di Risiko – conquistare qualche territorio (in questo caso qualcuno terrorizzato per l’accessibilità).
Si leggono quindi discussioni in cui si ritorna a parlare della legge 4/2004, ritirando fuori vecchi discorsi che si pensavano oramai archiviati da tempo…
Ed ecco quindi fioccare seminari, tavole rotonde e corsi da più giorni senza pensare che – probabilmente – nei prossimi mesi cambieranno parecchie cose. Forse il grande pubblico non lo sa ma ad oggi siamo ancora con una normativa basata sulle WCAG 1.0, mentre sono in fase di definizione le WCAG 2.0 che – per ora – non possono essere ancora un punto di riferimento normativo. Per le WCAG 2.0 come gruppo di lavoro stiamo ancora stabilendo una serie di criteri, delle tecniche di applicazione e di verifica… quindi ad oggi nulla è ancora sicuro…
… come non è ancora sicuro cosa accadrà tra oggi e la fine di settembre, se effettivamente verrà tolta al CNIPA la divisione accessibilità e se verrà creato qualcosa ad hoc, magari un sottosegretario e/o un nuovo ministro ad hoc per l’innovazione e le tecnologie.
Ricordiamoci che siamo in un paese dove già le normative in campo di barriere architettoniche vengono violate con casi ecclatanti come il ponte di Calatrava qui a Venezia: cerchiamo di prendere ispirazione da quanto sta facendo il ministro per la Funzione Pubblica, ovvero cerchiamo di informare chi di dovere riguardo alla corretta applicazione della legge 4/2004. Ricordiamo soprattutto anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni e agli enti locali quali sono i compiti assegnati dalla legge:
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Quindi finiamola di dire che non è una buona legge ma prendiamocela chiaramente con chi non la applica. Altrimenti – come sta avvenendo con Calatrava a Venezia – chi tace di fatto è complice delle violazioni.