Free Software Foundation e PA: il PDF della discordia…

Durante i corsi, parlando di accessibilità e delle linee guida per i siti Web pubblici, in molti casi alcuni discenti hanno fatto presente con preoccupazione una lettera (in formato cartaceo) ricevuta dalle loro amministrazioni proveniente nientepopòdimenoche… dalla Free Sofware Foundation, di cui riporto di seguito il testo.

In sintesi, la Free Software Foundation comincia la lettera con l’oggetto: “la pubblicità di software proprietario sul suo sito”, e continua facendo presente che ad una determinata pagina è disponibile un collegamento ad un programma proprietario (nel caso, Adobe Reader) invitando quindi i visitatori del sito ad utilizzare tale prodotto rispetto ad altri disponibili sul mercato. Viene fatto un paragone con la pubblicità di prova delle automobili (???), pur facendo presente che il software promosso è comunque gratuito ma che con tale pubblicità si può invogliare all’acquisto della versione completa  ed invita a visitare sia il link di una petizione, sia il sito pdfreaders.org. Per quest’ultimo, la FSF consiglia di visitarlo per scegliere alcuni prodotti da consigliare ai visitatori del proprio sito, ovvero vale a dire: quel prodotto proprietario non devi consigliarlo, ma consiglia uno di questi.

Tralasciando la modalità di contatto con l’amministrazione, forse la Free Software Foundation prima di mandare certe lettere a delle Pubbliche Amministrazioni dovrebbe quantomeno informarsi delle normative vigenti nel nostro paese, magari proprio tramite i contatti locali della FSF coinvolti in queste missive come eventuale “riferimento” per delucidazioni (non vorrei arrivare al punto di pensare malignamente che delucidazioni significhi consulenze per la sostituzione dei prodotti…). In Italia è presente la legge 4/2004 (legge Stanca) che prevede in ogni caso di fornire servizi e prodotti accessibili. Nel sito indicato dalla lettera non sono stato in grado di identificare alcuna indicazione sulle caratteristiche di accessibilità di questi “reader” e pertanto la FSF dovrebbe indicare in queste missive quali dei prodotti “open” disponibili consente la fruibilità delle caratteristiche di accessibilità dei PDF.
Tra l’altro è da più di un mese che ho richiesto delucidazioni in merito all’indirizzo indicato nella lettera, senza ricevere risposta, mentre la black-list pubblica (e qui il garante che dice? E’ un archivio pubblico di comportamenti di utenti) rimane e viene ingrossata sempre più…

Caro Sindaco, rendimi l’euro (parte terza)

Siamo arrivati all’atto terzo. Oggi – 22 dicembre 2010 – ricevo e-mail con allegato un PDF (chiaramente inaccessibile, e questo dimostra quanto anche all’interno di un’amministrazione che si impegna per l’accessibilità Web serva formazione adeguata all’uso delle “nuove” tecnologie), indirizzata al sottoscritto e p.c. al difensore civico.

Nella lettera, facendo seguito alle mie richieste, l’amministrazione elenca una serie di punti per spiegarmi la procedura adottata per l’assegnazione dei posti alla manifestazione “Veneziani in platea” in occasione della Regata Storica 2010.

Mi viene spiegato che l’inserzione pubblicitaria è stata fatta a titolo gratuito vista la grande potenzialità dei quotidiani locali (a pagamento) di raggiungere in modo capillare il cittadino. E qui già mi chiedo perchè oltre alla “triade” (Gazzettino, Nuova Venezia, Corriere del Veneto) non si è pensato pure ai quotidiani gratuiti (es: Leggo), con maggiore diffusione e distribuzione. Vengo inoltre ringraziato per aver suggerito la modalità di pubblicazione del modulo nel Web (peccato che per la modulistica è un obbligo dal primo gennaio 2006…) e che (hurrà!) nelle prossime occasioni sarà utilizzata anche tale modalità. Una piccola vittoria, insomma. Come ultimo punto mi fanno presente che erano stati presi accordi con l’amministrazione e che per motivi a loro non imputabili uno dei quotidiani ha ridotto e limitato la pubblicazione del tagliando di partecipazione al suo interno. Come dire: beh, hai avuto la sfortuna di comprare il giornale sbagliato, ma non è colpa nostra! La lettera si conclude elogiando l’iniziativa (non la mia… quella dei veneziani in platea), iniziativa che comunque anch’io ho apprezzato ma che non ho potuto godere come cittadino.

A questo punto mi sono armato di tastiera ed ho risposto come segue all’amministrazione:

Gent.mo dott. XXXX,
ricevo con piacere la vs. comunicazione in data odierna non ottenendo però risposta alle mie richieste che di seguito riepilogo:

  1. La motivazione della mancata risposta per ben due volte nei termini previsti per legge (che mi hanno costretto a ricorrere al difensore civico);
  2. le motivazioni per la mancata pubblicazione del regolamento del concorso nel vs. sito Web;
  3. se è mio diritto ricevere il rimborso di euro 1,00 da parte dell’amministrazione comunale.

La motivazione per cui sono a richiedere euro 1,00 all’amministrazione comunale si basa su quanto previsto dal dlgs. 82/2005 (Codice Amm.ne Digitale) in particolare:


Art. 57. Moduli e formulari

Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Nella pagina di promozione dell’iniziativa veniva invece espressamente indicata la necessità di acquistare uno dei quotidiani nelle giornate indicate all’interno del vs. sito web. Questa necessità di pubblicazione è chiaramente estesa a qualsiasi tipologia di modulistica delle amministrazioni pubbliche per evitare che il cittadino debba recarsi presso le sedi della stessa per poter prendere visione della modulistica.

L’amministrazione è altresì comunque responsabile di quanto pubblica, ai sensi dell’art. 54 del suddetto dlgs. 82/2005 e pertanto la vs. annotazione secondo cui “successivamente agli accordi stabiliti”“per motivi a noi non imputabili, la redazione del Gazzettino, a differenza delle altre due testate locali, ha ridotto e limitato la pubblicazione del tagliando di partecipazione nel suo interno” non può manlevare l’amministrazione – organizzatrice del concorso – dal risarcimento (con eventuale rivalsa – se previsto dagli accordi con i quotidiani – da parte dell’amministrazione verso il Gazzettino). Se come professionista mi impegno a fornire un servizio ad un cliente ed un mio fornitore non rispetta i tempi di consegna e/o consegna un prodotto non congruo, il mio cliente si rivale sul sottoscritto che poi – se adeguatamente contrattualizzato – potrà rivalersi sul proprio fornitore.

In attesa di delucidazioni in merito, colgo l’occasione per eleggere come domicilio informatico per successive comunicazioni l’indirizzo PEC: xxxxx.xxx

E ora? Attendiamo la quarta puntata….

Passeranno un buon Natale…

Ci sono organizzazioni come OIPA che aiutano questi piccoli angeli a trovare una nuova vita…

Un grazie pubblico a Genny dell’OIPA di Treviso: mi avete fatto un gran regalo (anzi due)…
E a breve sarà pronto il vostro regalo…

Backup di WordPress verso Dropbox

Il backup dei propri siti Web è uno dei tanti problemi che spesso si cerca di risolvere in vari modi: in WordPress c’è chi si dota di sistemi di sistemi di backup del database, altri che utilizzano backup verso servizi esterni.
Una soluzione interessante è WP Time Machine che utilizza possibilità di backup verso altri servizi FTP, verso soluzioni come S3 di Amazon ma anche verso Dropbox come sistema di archiviazione.

Il sistema in pratica copia:

  • Database
  • Cartella wp-content
  • file .htaccess

L’unica limitazione legata a Dropbox è il limite massimo del file .zip – imposto dalle API – di 300mb.