I lettori di questo blog sono informati del problema, già segnalato anche al Ministro Brunetta tramite video-messaggio, relativo all’impossibilità di poter sottoscrivere contratti di consulenza ad esperti nel campo informatico se non laureati.
Ed è grazie a questo video e ad un commento che ho scoperto la presenza del disegno di legge 1167 risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del DISEGNO DI LEGGE N. 1441 presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI), dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA), dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA), dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI), dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO).
Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008, ha come oggetto “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, è ora in discussione al Senato dal 1 aprile 2009 (non è uno scherzo!).
Ciò che interessa è l’art. 15 che recita:
Art. 15.
(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione)
1. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di contratti d’opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;
b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Analizzando gli atti parlamentari si nota che questo articolo è stato proposto dal Governo ancora nel disegno di legge globale (ossia il disegno di legge 1441) da cui sono stati stralciati una serie di articoli tra cui l’art. 39-bis diventato l’attuale art. 15 del disegno di legge presente al Senato. Il testo è stato discusso il 30 settembre 2008 in nella XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato).
Art. 39-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).
1. All’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di contratti d’opera», sono sostituite con le parole: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;
b) dopo le parole «o dei mestieri artigianali», sono inserite le seguenti parole: «o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
39. 02.Il Governo.
Nella discussione in commissione (resoconto stenografico, pag. 133), due parlamentari gli On. Paladini e Porcino (Italia dei Valori) avevano richiesto di rimuovere tale emendamento ma nella seduta successiva del 1 ottobre, la commissione ha approvato tale modifica anche con pareri favorevoli del relatore e del governo.
Nella votazione alla Camera, il duo Paladini e Porcino (Italia dei Valori) ha ritentato di procedere con l’eliminazione del comma b) dell’art. 39-ter.
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 39-ter e dell’unica proposta emendativa ad esso presentata (Vedi l’allegato A – A.C. 1441-quater-A ).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GIULIANO CAZZOLA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull’emendamento Paladini 39-ter.1.
PRESIDENTE. Il Governo?
PASQUALE VIESPOLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’emendamento Paladini 39-ter.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 485
Votanti 479
Astenuti 6
Maggioranza 240
Hanno votato sì 223
Hanno votato no 256).
Prendo atto che il deputato Bianconi ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’articolo 39-ter.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 495
Votanti 268
Astenuti 227
Maggioranza 135
Hanno votato sì 263
Hanno votato no 5).
Prendo atto che il deputato Mottola ha segnalato che si è erroneamente astenuto mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Per gli appassionati delle votazioni, è disponibile la scheda contenente tutti i votanti (favorevoli, contrari, astenuti) in formato PDF: il voto è relativo al voto 68. In sintesi, sono risultati contrari solo 5 parlamentari: Biasotti (Popolo della Libertà), De Camillis (Popolo della Libertà), Divella (Popolo della Libertà), Gentiloni Silveri (Partito Democratico) e Pizzolante (Popolo della Libertà). Per la statistica: tre laureati e due diplomati.
Ora la palla è al Senato. Con questo articolo è chiaro che si mette una “pezza” alla normativa per le professioni informatiche: ma per le altre 100 professioni censite dal CNEL? Secondo i legali di IWA, per risolvere il problema a monte era sufficiente modificare la 133/2008 come segue:
All’art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, che sostituisce il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel primo capoverso si aggiungono le parole “delle professioni non regolamentate,” dopo la parola “nel campo”.