Trasparenza al Comune di Venezia: le determinazioni sono on line!

Il 4 settembre 2012 è una data da ricordare: cerchiamo di capire perché. Qualche mese fa, nell’aprile 2012, ho scritto un piccolo intervento sulle problematiche di trasparenza amministrativa del comune di Venezia, iniziando una vera e propria battaglia per la trasparenza amministrativa. Come ben sa chi mi conosce, a causa di brutte frequentazioni con legulei ed esperti Web della PA, mi sono appassionato della tematica della comunicazione istituzionale nel Web e della trasparenza amministrativa per diffondere la cultura dell’inclusione digitale all’interno delle PA.

Da qui è partita quindi la (all’inizio) personale battaglia per la trasparenza degli atti amministrativi con la richiesta di pubblicare on line all’albo pretorio anche le determinazioni dirigenziali (come tra l’altro previsto dalla vigente normativa e ribadito pure da parere del Ministero dell’Interno), a cui via via si sono susseguite una serie di vicessitudini, tra cui votazione del consiglio comunale contro la trasparenza amministativa, interrogazioni di consiglieri sia di maggioranza  (Jacopo Molina) che dell’opposizione (Sebastiano Costalonga), mie richieste di intervento a CIVIT e Ispettorato della Funzione Pubblica, fino ad arrivare ad un esposto in procura e alla corte dei conti). La tematica della trasparenza ha interessato anche la stampa locale oltre che all’evento ForumPA in cui ho avuto modo di tenere un intervento con richiesta di estendere l’operazione trasparenza non solo agli atti amministrativi ed alle consulenze ma a tutte le forniture fatte dalle PA, cosa accolta dal Governo all’art. 18 del decreto 83/2012, che obbliga le PA dal 1 gennaio 2013 a dedicare una nuova sezione all’interno del sito Web in cui mantenere uno storico delle informazioni inerenti le spese della PA per acquisti, sovvenzioni, ecc. (al fine di rendere reperibili tali informazioni per il periodo successivo all’esposizione delle determinazioni all’albo pretorio).

Dal 4 settembre 2012 finalmente anche il mio comune ha iniziato a pubblicare le determinazioni, partendo dal progressivo 1961 il che fa presumere la possibilità di un aggiornamento dell’archivio con le 1960 determinazioni emanate nell’anno in corso, considerando altresì che per tornare completamente a norma di legge dovrebbero quantomeno pubblicare anche l’archivio del 2011, a partire dal 1 gennaio 2011. A breve dovrebbe inoltre essere resa disponibile la nuova sezione dedicata all’applicazione dell’art. 18 del decreto 83/2012 ovvero:

Art. 18 – Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Questo articolo è particolarmente interessante in quanto al comma 5 sancisce che:

A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Questo comunque è già un passo avanti, se la pubblicazione come sembra riguarda tutte le determinazioni e non solamente quelle di spesa: per il pregresso sarà la politica e i soggetti già interessati nel caso a verificare eventuali responsabilità per omissioni di pubblicazione. Si tratta finalmente di un riconoscimento della legalità rispetto all’errata interpretazione della norma da parte del Sindaco che ha portato alla oramai famosa votazione del consiglio comunale.

Come cittadino dico quindi grazie a chi ha capito e ha riconosciuto l’errore ed è intervenuto per rimuoverlo.

 

Comune di Venezia: ai confini della realtà

Ai confini della realtà

Il 3 agosto 2012 tramite Facebook leggo che il comune di Venezia da settembre pubblicherà le determinazioni on line.

Appena avuta notizia, mi son tolto i panni digitali e son andato in edicola ad acquistare i quotidiani locali, apro ed a pagina V mi trovo uno splendido titolo: “Le determine del Comune saranno online da settembre“. Non vi dico la felicità nel leggere quel titolo, visto che da tempo si richiede questo adeguamento alla normativa vigente, prima con articoli nel mio sito Web, poi con interrogazioni di consiglieri comunali (sia della maggioranza che dell’opposizione) sino ad arrivare all’esposto in procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti.

Leggendo però l’articolo mi sono cadute le braccia. Eh si perché per l’ennesima volta non si è capito che l’obbligo di pubblicazione on-line delle determinazioni con affissione all’albo on-line per i 15 (quindici) giorni previsti dalla legge è in vigore già dal 1 gennaio 2011. Leggo difatti che l’assessore Bettin dichiara le stesse cose dichiarate qualche settimana fa dal Direttore Generale del Comune di Venezia, che confonde l’obbligo di pubblicità legale tramite albo pretorio di tutte le determinazioni, con il nascente obbligo previsto dal decreto “Cresci Italia” (n. 83/2012) di pubblicazione tra l’altro delle determinazioni comprensive di ulteriori informazioni obbligatorie:

a) il nome  dell’impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

b) l’importo;

c) la norma  o  il titolo a base dell’attribuzione;

d)  l’ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;

e) la modalita’ seguita per l’individuazione  del  beneficiario;

f)  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonche’ al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio

Il tutto, nell’ottica dell’accessibilità totale (art. 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150).

L’assessore dichiara: “abbiamo spinto molto per questo risultato e molto dobbiamo al gruppo di persone attive nel campo della democrazia digitale che ci hanno sempre spronati ad andare avanti in questo senso. Lo scopo è dare la possibilità a tutti di controllare ciò che viene deciso dall’amministrazione” e successivamente motiva la mancata pubblicazione sino ad oggi in quanto in direzione generale e in segreteria generale ponevano il veto per la privacy dei nomi delle persone che comparivano in questi atti. Conclude dicendo che per lui Venezia è tra le primissime grandi città italiane ad aprirsi in questo modo.

A questo punto mi sorge un dubbio: chi ha fornito tali informazioni all’assessore? Presumo la direzione generale e la segreteria generale. Ebbene, caro assessore, tali informazioni sono totalmente errate. L’obbligo di pubblicazione delle determinazioni e di tutti gli atti amministrativi soggetti a pubblicità legale in rete è attivo dal 1 gennaio 2011: qualsiasi atto non pubblicato on line per cui è prevista la pubblicità legale in assenza di “affissione” all’albo pretorio on line è un atto non pubblicato – con tutto ciò che ne consegue sotto l’aspetto del procedimento amministrativo.

Riguardo alla privacy inoltre, già dal marzo 2010, ben prima dell’obbligo di pubblicazione degli atti all’albo, il garante si era preoccupato di creare un’apposita guida facendo altresì presente più volte che nel caso di erogazione di fondi la pubblicazione dei nominativi è garanzia per la collettività di trasparenza amministrativa. Se, nel comune di Arcore, il signor S. B. (o nominativo oscurato) riceve 10 mila euro di contributo quale sovvenzione all’affitto di casa, come può un “cittadino qualunque” (per usare il termine coniato dal nostro sindaco durante il consiglio comunale del 21/12/2011, data infausta per la trasparenza amministrativa della nostra città) capire se il contributo è erogato al signor Sandro Bianchi o al signor Silvio Berlusconi? Proprio per questo motivo in questi casi non vi è privacy che tenga: ne è dimostrazione l’albo dei beneficiari – obbligatorio per legge – pubblicato anche dalla nostra amministrazione comunale in cui compaiono nomi e cognomi dei beneficiari di qualsiasi contributo.

Il decreto 83/2012, che al momento in cui scrivo è stato votato al Senato, è solo una garanzia ulteriore per il cittadino di poter consultare tutte le informazioni di spesa anche successivamente al termine dei 15 giorni di pubblicazione all’albo. Non si tratta quindi di una sostituzione ad un altro obbligo di legge, ma è una garanzia aggiuntiva, un archivio sempre disponibile senza necessità di richiesta di accesso agli atti. E sfatiamo un mito: molte altre città pubblicano le determinazioni on line, da nord a sud.

Mi rivolgo quindi all’assessore Bettin (a cui invierò via mail notifica di questo articolo) chiedendogli: se un “cittadino qualunque” come il sottoscritto, leggendosi le norme ha capito e chiede di applicarle, e vede che l’apparato amministrativo le fa dire cose errate, che dovrei pensare come cittadino sul grado di preparazione di dirigenti con stipendi considerevoli? Non crede che queste “scuse” vengano poste dagli stessi dirigenti visto che la responsabilità della mancata pubblicazione ricade proprio su di loro? Caro assessore sono sicuro della sua buona fede, in quanto le parole che ha usato sul giornale sono le medesime del direttore generale, ossia sono le medesime di un apparato amministrativo che non vuole essere trasparente come lei desidera e come prevede sia lo statuto del comune che il programma elettorale della maggioranza che governa la città.

 

 

Trasparenza al Comune di Venezia: esposto e risposta del DG

Intervento a Rete Veneta – TG di Venezia

Il 2 luglio 2012, assieme a Sebastiano Costalonga abbiamo fatto il punto, alla presenza di giornalisti e di consiglieri comunali, sull’amena situazione riguardante la trasparenza amministrativa del comune di Venezia. In tale occasione è stato fatto notare che ad oggi, nonostante mozioni, interrogazioni, lettere di cittadini, parere del ministero dell’Interno,  l’amministrazione comunale non ha ancora adeguato a norma di legge la pubblicazione degli atti amministrativi all’albo pretorio (assenza totale delle determinazioni dirigenziali) e neppure i contenuti minimi previsti per le consulenze.

Durante la conferenza è stato fatto notare – grazie alla parziale pubblicazione dei dati relativi alle consulenze – come in un periodo di spending review, l’amministrazione comunale ha speso in consulenze nei primi sei mesi dell’anno l’equivalente speso nel totale del 2011.

Al termine della conferenza, facendo altresì presente il perdurare degli illeciti, è stato presentato il testo dell’esposto alla Procura della Repubblica (per valutare eventuali responsabilità in ambito penale) e alla Corte dei Conti (per valutare eventuali responsabilità in ambito amministrativo, stante che la mancata pubblicazione on line delle determinazioni all’albo pretorio per 15 gg. non consente il termine del procedimento amministrativo).

A seguito della conferenza, sul Corriere della Sera edizione Venezia è uscita la replica del Direttore Generale del Comune di Venezia, Marco Agostini, il cui curriculum vitae è l’unico non presente comparso solo ora nell’elenco previsto dalle normative sulla trasparenza, mentre il compenso (al 2010) è ben chiaro. Riporto di seguito la dichiarazione.

“Le consulenze sono tutte già nel sito.” […] “Finora era obbligatorio mettere on line solo le delibere” – dice Agostini – anche perché altrimenti, se le cose fossero già così, non si spiegherebbe il decreto del Ministro.” […]

In relazione alle consulenze, sono chiaramente già nel sito solamente che non sono pubblicate nei tempi previsti dalla Finanziaria 2008 e nei modi previsti dalla medesima finanziaria e dalla delibera CiVIT 105/2010. La seconda parte ha invece del comico: il Direttore Generale confonde l’obbligo (a partire dal 1 gennaio 2013) di pubblicazione di una serie di informazioni relative alla trasparenza amministrativa nella scelta dei fornitori, rispetto all’obbligo già esistente (ribadito dal Consiglio di Stato già nel 2006 e dal parere del Ministero dell’Interno del 2 gennaio 2012) di pubblicare le determinazioni all’albo pretorio per 15 giorni.

Come cittadino ora mi chiedo: può permettersi una città come Venezia una gestione amministrativa che non conosce minimamente i principi basilari della pubblicità legale? Che danno sta creando ai procedimenti amministrativi questa gestione totalmente al di fuori dei dettami normativi? E volendo andare oltre: la delibera 4/2010 del CIVIT prevede la valutazione di tutte queste cose da parte dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione. Dove sono, nel sito Web dell’amministrazione, i report di tale organismo?

Aggiornamento

Il consigliere Costalonga ha presentato assieme ad altri consiglieri comunali una mozione di sospensione e sostituzione del Direttore Generale.

Comune di Venezia: PEC (e non solo) – parte seconda

A seguito della mia richiesta relativa al bando di gara per alloggi popolari e alla “discriminazione” della PEC, ad oggi ho ricevuto due risposte: una dal difensore civico ed una dal Dirigente del Settore Affari Generali e Supporto Organi.

Il difensore civico ha confermato la ricezione della comunicazione, rimanendo a disposizione nel caso di mancata risposta da parte dell’amministrazione mentre il dirigente del settore affari generali e supporto organi ha risposto per la parte di competenza del funzionamento della PEC.  A suo avviso non essendo prevista dal bando qualche priorità nell’assegnazione della posizione in ambito di graduatoria,  considerando quindi normale che la protocollazione avvenga non contestuale alla ricezione della PEC ma “manualmente” e (cito) “nel primo momento lavorativo utile, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ufficio, smistandola in tempo reale, tramite l’applicativo del protocollo informatico, all’ufficio comunale competente“.

Chiaramente il dirigente fa riferimento al bando il quale – tra l’altro – non prevedeva direttamente l’uso della PEC ma esclusivamente le versioni “snail mail” e “by hand”. Ora manca solo la risposta dell’ufficio competente alla gestione della graduatoria per capire il motivo per cui non hanno previsto questa discriminazione verso la PEC e soprattutto perché non hanno definito in sede di bando le modalità di assegnazione della posizione in graduatoria per utenti con medesimo punteggio.

Comune di Venezia: PEC (e non solo)

Per la serie: continuiamo a farci del male. Dopo le oramai arcinote vicessitudini sulla tematica della trasparenza amministrativa, oggi mi arriva una notizia che mi ha convinto non solo a scrivere all’amministrazione ma a dedicarci un piccolo articolo.

I fatti

Qualche mese fa esce un interessante bando: finalmente l’amministrazione capisce che può assegnare alloggi comunali scaricando gli interventi di restauro agli inquilini, consentendo la detrazione delle spese di restauro dall’affitto. Nel sito Web c’era tutto il necessario: modulistica, testo del bando, elenco degli appartamenti, requisiti. Unico neo: la solita mancanza della possibilità di invio tramite PEC della domanda.

Leggo altresì che “Il Bando sarà aperto a partire dal giorno 18/07/2011 fino al giorno  19/09/2011″. Da buon cittadino digitale quindi preparo il mio modulo cartaceo, lo firmo, lo scandisco e – visto che abbondare non fa mai male – aggiungo sia fotocopia del mio documento d’identità che una bella firma digitale.  Come un novello “Cenerentolo” attendo lo scoccare della mezzanotte del 18 luglio e, subito dopo, invio la mia bella PEC al protocollo del comune. Come accade sempre, dopo qualche secondo ottengo la ricevuta di consegna, precisamente alle ore 00:01:49 (+0200). Me ne vado quindi a riposare e la mattina successiva, durante il normale lavoro, ricevo una PEC dal protocollo alle ore 10.05.57 (+0200) che mi comunicava l’avvenuta protocollazione, come previsto dal sistema dell’amministrazione.

La Pec è un sistema con il quale viene fornita al mittente una documentazione elettronica, con valenza legale, che attesta l’invio e la consegna di documenti informatici. “Certificare” l’invio e la ricezione di documenti significa perciò fornire al mittente una ricevuta che è la prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e della documentazione allegata, come se si trattasse di una lettera raccomandata con ricevuta da ritorno. La Pec può essere utilizzata da chiunque (aziende, ordini professionali, cittadini) e possono essere inviati documenti firmati digitalmente in formato pdf, xml, tiff, txt. Tutte le e-mail che arriveranno all’indirizzo protocollo@pec.comune.venezia.it saranno protocollate dal personale dell’ufficio protocollo ed inviate in tempo reale agli uffici di competenza che le gestiranno e invieranno le relative risposte.

Presumo quindi che la protocollazione sia avvenuta rispettando le priorità di coda: la prima comunicazione che arriva al protocollo è la prima ad essere catalogata. Oggi invece capisco che mi sbagliavo.

I dubbi

Consultando la graduatoria provvisoria, mi accorgo che la mia domanda ha un progressivo n. 8 (otto). Ora, per quanta capacità e velocità di invio messaggi, dubito che ben sette persone prima di me abbiano inviato una PEC nell’arco di nemmeno due minuti. Il dubbio che quindi mi assale è che l’amministrazione NON dia priorità nella protocollazione generale alla ricezione dei documenti, quanto all’essere umano che fisicamente scarica, legge e protocolla i messaggi – togliendo quindi il diritto alla attestazione di consegna sancito dalla PEC.

Nella lettera che ho scritto vi sono poi altri dubbi: siamo in quaranta con lo stesso punteggio e, leggendo la documentazione si nota come i criteri di valutazione per individui con lo stesso punteggio sono stati definiti solo in data 16 maggio 2012, ossia ben dopo il termine di presentazione delle domande, e qualche giorno prima della presentazione della graduatoria provvisoria – portando quindi a pensare in una scelta di criteri per il posizionamento in graduatoria successiva all’assegnazione dei punteggi individuali. E così risulto essere ultimo di quaranta, ossia secondo i criteri dell’amministrazione o il più ricco (ne dubito fortemente) oppure il più sfigato estratto a sorte.

Le richieste

La storia che il protocollo non è allineato con la PEC, ovvero che non viene data priorità secondo l’effettiva ricezione dei documenti da parte dell’amministrazione, fa comprendere come una mancata applicazione del diritto di priorità può creare problemi (pensiamo ad un caso similare per gare d’appalto, ad esempio!). Ho quindi chiesto all’amministrazione (mettendo in copia anche il difensore civico):

  1. Motivazione della mancata protocollazione prioritaria del messaggio tramite PEC, stante la consegna alle ore 00:01:49 (quindi la ricevuta da parte dell’Amministrazione del contenuto del messaggio a tale ora) ma l’effettiva protocollazione ben oltre 10 (dieci) ore dopo;
  2. Se anche per altri procedimenti l’amministrazione comunale non rispetta le priorità di consegna, discriminando lo strumento telematico rispetto a quello cartaceo in totale contrasto con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di digitalizzazione;
  3. Ridefinizione delle posizioni in graduatoria dei progressivi assegnati dall’ufficio competente rispettando l’effettiva ricezione delle domande;
  4. Se alla data del 16/05/2012 l’amministrazione aveva già analizzato e assegnato il punteggio (non la posizione in graduatoria) per ogni singolo procedimento;
  5. Copia del verbale della commissione del 16/05/2012.

Vedremo che succederà nei prossimi giorni. Stay tuned! Intanto però una nota: non posso usare il modulo di ricorso in quanto l’oggetto del mio ricorso non è tra quelli contemplati nel modulo ufficiale, e l’ordinanza – pure quella – non prevede la PEC. Mi chiedo quindi se sia una questione culturale o una paura atavica della tecnologia…

Aggiornamento

Chiaramente la mia lamentela è stata inviata tramite PEC:  è stata consegnata il 30 maggio 2012 alle 18:38 ma protocollata  solo il 31 maggio 2012 alle 10:56…Ben 3 ore dopo dall’apertura degli uffici…